La delega appalti è legge, il testo con i 31 criteri attuativi che dovranno guidare il Governo nel ridelineare quanto previsto dal D.lgs. 50/2018 (in vigore da soli sei anni) è stato approvato definitivamente dall’Aula del Senato.
Tra i criteri di “maggior rilievo” sono senz’altro annoverabili: il rafforzamento delle funzioni di vigilanza e assistenza alla PA da parte dell’Autorità Anticorruzione; misure per la semplificazione degli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria; obbligo di prevedere nei bandi un meccanismo di revisione dei prezzi; misure per garantire il rispetto di criteri di responsabilità energetica e ambientali; divieto di prestazioni professionali gratuite a favore della Pa; semplificazioni delle procedure sull’approvazione dei progetti; revisione e qualificazione degli operatori economici; ridefinizione della disciplina sulle varianti in corso d’opera.
Come si può evincere da quanto sommariamente sopra esposto, nella legge approvata dal Parlamento, accanto a quelli che sono stati definiti come “i traguardi falliti del 2016” (es. la qualificazione delle Stazioni appaltanti), sono state introdotte importanti novità, tra cui quelle relative alla revisione dei prezzi.
Nell’ambito di tale profilo, ci siamo già espressi in merito all’importanza che questo tema ha ricoperto nell’ultimo periodo storico, portando il Legislatore ad adottare numerosi provvedimenti che, però, si sono limitati ad un circoscritto arco temporale (ovvero lo stato di emergenza), senza dare una riposta definitiva sul tema.
A tal proposito, la legge appena approvata dal Parlamento sembrerebbe introdurre, una volta per tutte, la previsione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti -in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici- un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta.