Illegittimo il Decreto MIMS relativo alla variazione prezzi del primo semestre 2021

Con una recente sentenza il Tar per il Lazio – adito dall’Associazione Nazionale Costruzione Edili – ha annullato il Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) dell’11 novembre 2021 avente ad oggetto “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” e i relativi Allegati n. 1 e 2, nella parte in cui ha stimato un aumento percentuale dei prezzi irragionevole e di gran lunga inferiore rispetto allo scostamento reale registrato sul mercato per una serie di materiali da costruzione.

Ad avviso dell’Associazione ricorrente, il Decreto sarebbe stato affetto da una grave carenza istruttoria sulle reali oscillazioni dei prezzi dei singoli materiali.

Nell’accogliere il ricorso, il Collegio ha rilevato come, in presenza di così evidenti difformità tra i dati proposti dai Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche, da Unioncamere e dall’Istat e quelli in possesso dell’ANCE, il Ministero non avrebbe dovuto limitarsi alla mera acquisizione del dato e alla relativa trasfusione nel decreto gravato, ma avrebbe dovuto attivarsi per acclarare in maniera approfondita la causa che aveva generato tali anomalie e approntare i correttivi necessari, tramite l’implementazione delle informazioni necessarie.

Non essendo ciò avvento, il Tar ha quindi annullato il Decreto.

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