Le clausole del bando contenenti caratteristiche tecniche devono essere interpretate alla luce del principio del favor partecipationis

Con una recente sentenza, il Tar Toscana ha espressamente riconosciuto come anche le clausole del bando contenenti le caratteristiche tecniche dei prodotti oggetto di fornitura devono interpretarsi alla luce del principio del favor partecipationis.

Nel caso in esame, mentre il ricorrente sosteneva che l’espressione adoperata dalla lex specialis dovesse essere valutata alla luce del dato letterale, dando luogo un’interpretazione assai rigorosa, il Tar Toscana- accogliendo la tesi sostenuta dallo Studio Legale Lessona e rigettando il ricorso- ha affermato come qualsivoglia incertezza interpretativa debba essere risolta “avvalendosi del canone ermeneutico che fa leva sul favor partecipationis”.

Mediante tale pronuncia, dunque, il Giudice ha ribadito come tale principio governi l’interpretazione della legge di gara, non facendo alcuna eccezione le specifiche tecniche.

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