Le clausole del bando contenenti caratteristiche tecniche devono essere interpretate alla luce del principio del favor partecipationis

Con una recente sentenza, il Tar Toscana ha espressamente riconosciuto come anche le clausole del bando contenenti le caratteristiche tecniche dei prodotti oggetto di fornitura devono interpretarsi alla luce del principio del favor partecipationis.

Nel caso in esame, mentre il ricorrente sosteneva che l’espressione adoperata dalla lex specialis dovesse essere valutata alla luce del dato letterale, dando luogo un’interpretazione assai rigorosa, il Tar Toscana- accogliendo la tesi sostenuta dallo Studio Legale Lessona e rigettando il ricorso- ha affermato come qualsivoglia incertezza interpretativa debba essere risolta “avvalendosi del canone ermeneutico che fa leva sul favor partecipationis”.

Mediante tale pronuncia, dunque, il Giudice ha ribadito come tale principio governi l’interpretazione della legge di gara, non facendo alcuna eccezione le specifiche tecniche.

Leave a Reply

Articoli Recenti

Il mancato conferimento della posizione organizzativa senza una adeguata motivazione è causa di danno da perdita di chance?
Ottobre 22, 2024
Qual è la sorte delle opere incompiute nel caso di permesso a costruire decaduto?
Ottobre 14, 2024
Prevalenza dei criteri previsti in un bando nazionale su quelli introdotti da un accordo sindacale territoriale
Ottobre 8, 2024

Categorie