Le Regioni non possono introdurre limiti alla prescrizione e rimborso dei farmaci.

Con una recente sentenza il Consiglio di Stato ha annullato una serie di provvedimenti regionali con i quali erano state introdotte delle limitazioni alla prescrizione e all’erogazione di un farmaco a carico del SSN.

Secondo quanto disposto dall’AIFA il farmaco in questione (a base del principio attivo Ranolazina): i) poteva essere prescritto da tutti i medici senza la necessità di un Piano Terapeutico; ii) poteva essere rimborsato se prescritto quale terapia aggiuntiva nel caso in cui la terapia farmacologica cd. “di prima linea” non risultasse sufficiente da sola oppure per pazienti alla stessa intolleranti e iii) poteva essere dispensato in distribuzione diretta, cioè all’interno delle strutture pubbliche o, in alternativa, con il sistema della “distribuzione per conto” (DPC), cioè tramite dispensazione da parte delle farmacie territoriali di farmaci acquistati dal servizio sanitario pubblico.

Nonostante ciò, con una serie di provvedimenti regionali erano state introdotte ulteriori limitazioni dirette a contenere la prescrizione del farmaco, tra le quali: i) la sua prescrittibilità solo da parte di un medico specialista e con l’utilizzo di un modulo che nei fatti costituiva un vero e proprio Piano Terapeutico; ii) la prescrizione solo in “terza scelta” (cioè se la malattia non fosse adeguatamente controllata con almeno due farmaci diversi o in caso di allergia a detti farmaci) e iii) l’utilizzazione della modalità di distribuzione diretta come modalità di dispensazione del farmaco.

Accogliendo la tesi difensiva della società appellante – assistita dallo Studio Legale Lessona – il Consiglio di Stato ha affermato l’illegittimità dei suddetti provvedimenti regionali e delle limitazioni ivi contenute, rilevandone il contrasto con le disposizioni dell’AIFA e ribadendo il principio secondo cui la Regione non può sovrapporre la propria valutazione tecnica ad una valutazione di appropriatezza, prescrivibilità e rimborsabilità già compiuta dall’AIFA a livello nazionale.

Il Giudice d’Appello ha quindi riformato la sentenza di primo grado e annullato gli atti impugnati.

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