Il conduttore del bene locato oggetto di espropriazione è legittimato a sollevare un vizio di partecipazione procedimentale?

Con una recente sentenza, il TAR Toscana ha ribadito un orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo cui le censure afferenti la violazione delle disposizioni in materia di partecipazione procedimentale risultano caratterizzate da un regime speciale che, sostanzialmente, viene a restringe la legittimazione solo al titolare di un diritto reale sul bene risultante dai registri catastali.

In particolare, nella fattispecie di cui in commento, la Società ricorrente agiva in giudizio per richiedere l’annullamento di una pluralità di provvedimenti atti al perfezionamento dell’intesa Stato-Regione Toscana, relativa al progetto di ampliamento della terza corsia dell’Autostrada A11 Firenze-Pisa Nord (tratto Firenze-Pistoia) e del progetto di ampliamento dello svincolo di Peretola.

In specie, la Società ricorrente -che utilizzava, sulla base di un contratto di leasing, un complesso immobiliare il cui parcheggio sarebbe stato parzialmente interessato dall’espropriazione e, ancor di più, dall’occupazione temporanea necessaria per la realizzazione dell’opera- tra le diverse eccezioni ne aveva sollevate, come anticipato, diverse relative alla partecipazione procedimentale.

È proprio con riferimento a queste ultime, dunque, che il TAR Toscana -accogliendo la tesi prospettata dall’Amministrazione comunale difesa dallo Studio Legale Lessona- ha ribadito come, sebbene il conduttore possa impugnare gli atti del procedimento di espropriazione del bene locato, è da escludere che tra le censure proponibili possano rientrare anche le violazioni delle formalità partecipative che, viceversa, sono previste solo nei confronti del proprietario risultante dai registri catastali.

Del resto, come chiaramente espresso nella sentenza in commento, vigendo un sistema di oggettiva conoscibilità da parte della pubblica amministrazione del soggetto su cui grava il carico della procedura ablatoria, non è ipotizzabile che la norma di settore imponga al soggetto pubblico di accettare l’esistenza di altri rapporti, di natura non reale, gravanti sul bene, al fine di estendere anche ad altri soggetti la partecipazione procedimentale. A quanto sopra, inoltre, si aggiunga come in tale occasione il TAR, rigettando la tesi prospettata dalla ricorrente, abbia anche ribadito un orientamento -anch’esso sempre più consolidato nella giurisprudenza- secondo cui, se l’opera è di interesse statale

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