Sì al trasferimento di immobili anche se parzialmente abusivi

Con una recente sentenza la Corte di Appello di Firenze, seguendo l’orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2019, ha accolto la domanda di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. della proprietà di una serie di unità immobiliari nonostante la presenza di talune difformità edilizie.

In particolare i Giudici di Appello, aderendo alla tesi difensiva del promissario acquirente – assistito dallo Studio Legale Lessona – hanno ritenuto che gli abusi edilizi e paesaggistici da cui erano risultati affetti gli immobili, non fossero di ostacolo all’emissione della sentenza-contratto ex art. 2932 c.c..

La Corte di Appello infatti, ha qualificato la nullità comminata dall’art. 46 del D.P.R. 380/2001 come “testuale” ed ha concluso evidenziando che in presenza della dichiarazione degli estremi del titolo urbanistico in virtù del quale gli immobili sono stati costruiti e della dichiarazione di loro conformità catastale, è sempre possibile rogitare il contratto di compravendita e dunque è altresì possibile, per il giudice eventualmente adito, pronunciare la sentenza sostitutiva della volontà contrattuale non spontaneamente espressa da una delle parti; e ciò -come detto- a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.

Oltre a ciò, la sentenza si segnala per aver aderito alla tesi, messa in discussione dal Giudice di Primo grado, per la quale è ammissibile e procedibile l’azione ex art. 2932 c.c. nonostante l’intervenuta dichiarazione di fallimento del promissario venditore, allorché la citazione in giudizio sia stata trascritta prima del fallimento.

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