Nullità parziale delle fideiussioni bancarie stipulate secondo il modello ABI del 2003

Con ordinanze del 23.03.2022 emesse in due giudizi “gemelli” di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore di Istituto bancario con cui è stato ingiunto agli opponenti il pagamento di somme di denaro a titolo di obbligazioni derivanti da contratti di garanzia nella forma della fideiussione bancaria, il Tribunale di Napoli Nord ha aderito all’orientamento recentemente affermato dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite, secondo cui ove le fideiussioni bancarie contengano clausole conformi allo schema predisposto dall’ABI e dichiarate contrarie alla normativa antitrust per violazione dell’art 2, comma 2, lett.a) della L. n. 287/1990 dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005, si ha nullità delle singole clausole, e non già dell’intero contratto, ai sensi dell’art. 1419 c.c.

In particolare, nella fattispecie di cui in commento, le parti opponenti, sul presupposto che le fideiussioni bancarie contenevano una clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c., a mente della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 c.c., che si intende derogato”, hanno chiesto al Tribunale di Napoli Nord di accertare e dichiarare la nullità integrale e la conseguente inefficacia dei contratti di fideiussione su cui si si era fondata la pretesa creditoria della Banca patrocinatae, per l’effetto, di dichiarare estinte le relative obbligazioni e revocare il decreto ingiuntivo opposto.

Nel merito, il Tribunale di Napoli Nord, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio Legale Lessona ed affermando che il rapporto di garanzia fideiussoria deve considerarsi valido ed efficace, salvo che  per le parti riproduttive delle clausole dello schema ABI già dichiarate nulle per effetto del decreto dell’Autorità Garante, ha ritenuto irrilevante l’eventuale accoglimento della eccezione di nullità della fideiussione, sul presupposto che la Banca aveva nella fattispecie rispettato il termine decadenziale di cui all’art. 1957 c.c., proponendo rituale azione (nella forma della domanda di insinuazione allo stato passivo) nei confronti del debitore principale, e confermato la validità e l’effettività della garanzia e la legittimità del decreto ingiuntivo emesso in forza delle stesse.

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