Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito all’ambito applicativo del comma 8-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio, che ha disposto la proroga della scadenza del Superbonus 110 % (eco e sisma) al 31.12.2025 per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi simici ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
In specie, l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a sciogliere una serie di dubbi interpretativi afferenti alla possibilità o meno di estendere la suddetta proroga a tutti gli interventi e non solo a quegli sugli edifici danneggiati e dichiarati inagibili.
A tal proposito l’Agenzia, in via preliminare, ha rilevato come una corretta interpretazione dell’art. 8-ter del citato articolo 119 non potesse prescindere da un richiamo ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater dell’art. 119 (a cui peraltro l’art. 8-ter fa espresso riferimento) che disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici. Dal combinato disposto delle predette disposizioni normative, l’Agenzia ha concluso che la proroga del bonus non possa applicarsi nel caso di interventi effettuati su edifici che, seppure ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, non hanno, tuttavia, subito danni da tali eventi.