Nell’offerta tecnica il limite massimo di pagine deve essere interpretato cum grano salis

Con una recente sentenza il Tar Napoli ha ribadito l’indirizzo giurisprudenziale, ormai prevalente, secondo cui nell’offerta tecnica il limite massimo di pagine deve essere interpretato cum grano salis.

In particolare, nella fattispecie di cui trattasi il ricorrente aveva contestato la mancata esclusione da una procedura di appalto di una ditta la cui offerta tecnica era stata redatta in modo difforme da quanto prescritto dalla legge di gara la quale imponeva un limite di 50 facciate complessive.

Nel merito, il Tribunale ha statuito che il limite formale di redazione della relazione tecnica deve essere interpretato – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – secondo il buon senso e, dunque, tenendo di conto, da un lato, delle richieste redazionali della stazione appaltante e, dall’altro, del principio della libertà di forma (espressione del più generalissimo principio del favor libertatis).

In aggiunta a ciò, il Tribunale ha anche voluto evidenziare come una lettura eccessivamente restrittiva di tale limite rechi il rischio di violare il principio di imparzialità e buon andamento (art. 97 cost.), potendo consentire ad un’offerta qualitativamente peggiore o maggiormente onerosa di prevalere sull’offerta migliore per motivi che nulla hanno a che fare con l’interesse pubblico.

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