Con una recentissima sentenza, il Consiglio di Stato – aderendo alla tesi difensiva sostenuta dallo Studio Legale Lessona ed in riforma della sentenza di primo grado del TAR del Lazio – ha affermato che con riferimento agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili rispetto ai quali sia stato emesso dal GSE un provvedimento di decadenza dalla qualifica IAFR con conseguente revoca del trattamento incentivante, sussiste l’obbligo a carico dello stesso GSE ad esaminare l’istanza di conversione della sanzione della decadenza nella meno grave sanzione della riduzione dell’incentivo secondo la disciplina dettata dall’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011 come modificato dal d.l. n. 101 del 2019.
La sentenza assume grande rilievo nella misura in cui impone l’applicazione diretta da parte del GSE della nuova disciplina ancorché risulti ancora da emanarsi la normativa attuativa di fonte ministeriale che dovrà specificare l’entità della riduzione alla luce delle singole cause di decadenza.
Nonostante dunque il ritardo tuttora esistente nell’emanazione della disciplina attuativa, può finalmente affermarsi che il GSE è comunque tenuto ad esaminare nel merito le domande di conversione dei provvedimenti di decadenza in provvedimenti di riduzione della tariffa e che, per converso, sussiste un diritto dei titolari degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ad ottenere una simile decisione.