Il punteggio numerico è sufficiente solo se il bando è preciso

Con una recente sentenza, il Tar Toscana – accogliendo il ricorso patrocinato dallo Studio Legale Lessona – ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il punteggio numerico, quale forma di esternazione dei giudizi nelle procedure selettive, può considerarsi alla stregua di una sufficiente motivazione solo se l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato.

Solo in questo caso, infatti, viene esternato l’iter logico seguito in concreto dalla Commissione di gara nella valutazione delle singole offerte ed è consentito ai partecipanti di censurarlo soltanto ove affetto da illegittimità manifesta.

Nel dettaglio, tale principio generale è stato ribadito in una procedura avente ad oggetto l’assegnazione di spazi per attività artistiche-culturali.

Ritenendo che molti dei criteri di giudizio fossero formulati lasciando alla Commissione eccessivo margine di discrezionalità, non supportata da adeguata motivazione, il Tar Toscana ha quindi annullato gli atti di gara.

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