Documenti super sensibili? l’accesso è consentito solo se sono indispensabili e il diritto è di pari rango

Con una recente sentenza del TAR Toscana, è stato ribadito come l’accesso a documenti contenenti dati super sensibili è consentito – ai sensi dell’art. 24 co. 7 della l. 241/1990 – soltanto nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

In specie, il TAR ha nuovamente riconosciuto come, per avere accesso a tali documenti, si debba dimostrare come questi ultimi siano indispensabili, e non meramente utili, per tutelare un diritto di pari rango o una libertà fondamentale e inviolabile.

Nella fattispecie all’origine della controversia di cui in commento, la ricorrente aveva agito in giudizio per richiedere l’annullamento del diniego di accesso alla documentazione amministrativa opposto dall’Azienda USL (difesa dalla Studio Legale Lessona), sostenendo che tale documentazione (afferente alla salute di un minore) le dovesse essere rilasciata per potersi tutelare rispetto ad una falsa incolpazione per il reato di abuso di ufficio.

Nel merito, il TAR – rigettando il ricorso – ha affermato che non potesse essere dato accesso a documenti contenenti dati super sensibili in quanto – nella circostanza di cui trattasi – non era stato dimostrato che questi ultimi fossero indispensabili per la tutela del diritto vantato dalla ricorrente (segnatamente, diritto alla difesa), risultando solamente utili.  

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