Il termine di prescrizione decorre dal momento dell’esatta percepibilità del deficit patrimoniale

Il Tribunale ordinario di Firenze, con una recente sentenza, ha nuovamente statuito che l’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società, ex. art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare, è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dell’effettiva conoscenza di tale situazione).

In particolare – con riferimento alla fattispecie di cui in commento – il Tribunale ha accolto l’eccezione di prescrizione proposta da uno dei convenuti (difeso dallo Studio Legale Lessona), riconoscendo come quest’ultimo avesse provato l’anteriorità dell’oggettiva percepibilità del deficit patrimoniale rispetto alla data di dichiarazione del fallimento.

Nel merito dunque – in linea con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato – il Tribunale ha ribadito come l’exordium prescritionis è da identificarsi nel momento in cui siano percepibili fatti sintomatici di assoluta evidenza del deficit patrimoniale.

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