Con una recente sentenza, la Corte d’Appello di Firenze ha nuovamente riconosciuto come il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute non possa essere escluso a priori per il sol fatto che il lavoratore abbia ricoperto – nel periodo di causa – un incarico apicale che gli avrebbe permesso di auto-collocarsi in ferie senza il necessario assenso del datore di lavoro.
In specie, la Corte di Appello – confermando quanto previamente statuito in primo grado a favore della ricorrente (segnatamente una Direttrice di struttura sanitaria complessa, rappresentata dallo Studio Legale Lessona) – ha ribadito come un’eccessiva lettura formalistica di tale disciplina non possa trovare accoglimento, dovendosi viceversa valutare in concreto la fattispecie sottesa alla domanda giudiziale.
Nel merito – richiamando un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza interna ed europea – il Collegio ha affermato che il diritto alla monetizzazione delle ferie non possa essere escluso nel caso in cui queste ultime non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, ribadendo inoltre come il datore di lavoro sia tenuto – anche nella circostanza in cui trattasi di dirigente apicale – a dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente messo nella condizione di godere delle ferie, invitandolo anche formalmente.