Il datore di lavoro che rinuncia al preavviso non deve pagare l’indennità sostitutiva

Con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha espressamente riconosciuto che, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro rinunci al periodo di preavviso che deve osservare il lavoratore dimissionario, non è tenuto a riconoscere a quest’ultimo la relativa indennità, posto che in favore della parte recedente non è configurabile nessun interesse giuridicamente qualificato.

Nel caso di specie, una società aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo che un ex dipendente le aveva notificato al fine di ottenere il pagamento della somma dovuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

La predetta opposizione è stata respinta dai giudici sia di primo che di secondo grado, sul presupposto che la rinuncia al periodo di preavviso da parte della società non la esonerasse dal pagamento della relativa indennità sostitutiva.

Il Supremo Consesso – ribaltando i precedenti gradi di giudizio – ha, invece, definitivamente superato quell’orientamento giurisprudenziale volto a identificare il preavviso come un diritto reale, riconoscendone viceversa il carattere obbligatorio, con la conseguenza che la parte non recedente, che abbia – come nel caso di specie – rinunziato al preavviso, nulla deve alla controparte, la quale, pertanto, non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a termine del preavviso.

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