Esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali: l’elencazione contenuta nella norma è tassativa?

Con una recente pronuncia, il Consiglio di Stato è tornato ad affrontare il tema generale della natura e della portata dell’art. 80, co. 5, lett. c) del Codice Appalti, afferente all’esclusione del concorrente che abbia commesso gravi illeciti professionali.

In specie, il Consiglio di Stato si è pronunciato: in primo luogo, sulla natura tassativa, o meramente esemplificativa, dell’elencazione degli illeciti professionali espressamente richiamati dal dettato normativo; in secondo luogo, sul margine di discrezionalità riconosciuto all’Amministrazione nell’esaminare le singole fattispecie.

Nel caso di cui trattasi, in particolare, l’appellante sosteneva che la sentenza impugnata fosse del tutto errata “nella parte in cui ha ritenuto che l’elencazione contenuta nell’art. 80, comma 5, lett. c) non abbia natura esaustiva (recte, tassativa) bensì esemplificativa e che, conseguentemente, pur in presenza di una contestazione in sede giurisdizionale del provvedimento di risoluzione, sia possibile sindacarne autonomamente il contenuto, anche al fine di procedere all’esclusione dalla gara”.

Sul primo profilo oggetto di censura, il Collegio – richiamando un orientamento sempre più consolidato, anche nella giurisprudenza europea – ha espressamente riconosciuto come vada “confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cons. Stato III, 12 dicembre 2018, n. 7022) secondo cui l’individuazione tipologica dei gravi illeciti professionali ha carattere meramente esemplificativo, potendo per tal via la stazione appaltante desumerne il compimento da ogni vicenda pregressa, anche non tipizzata, dell’attività professionale dell’operatore economico di cui fosse accertata la contrarietà a un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa, se stimata idonea a metterne in dubbio l’integrità e l’affidabilità”.

Per quanto concerne, invece, il secondo profilo – afferente al margine di discrezionalità riconosciuto all’Amministrazione nell’esaminale le singole vicende – il Collegio ha statuito che “il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della “non pretestuosità” della valutazione degli elementi di fatto compiuta (nella specie, la non manifesta abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto) e non può pervenire ad evidenziare una mera “non condivisibilità” della valutazione stessa”.

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