Obbligo di Green Pass: facciamo chiarezza

Con la nota di aggiornamento del 7 ottobre 2021, Confindustria ha fatto chiarezza in merito all’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro privati, introdotto con l’art. 9-septies del D.L. n. 52/2021.

In specie, l’art. 9-septies, co.5 del D.L. n. 52/2021 – nel disporre l’obbligo per le imprese di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche – non ha fornito indicazioni precise su come dare attuazione alla predetta previsione, rendendo così necessarie alcune precisazioni.

L’organo in questione, con la nota in commento, ha innanzitutto evidenziato come “i controlli potranno essere “anche a campione”, dal che si desume l’assenza di un obbligo di controllo generalizzato da parte dei datori di lavoro. Lo conferma la FAQ del Governo1 secondo la quale se l’autorità di vigilanza riscontra in azienda la presenza di lavoratori sprovvisti di green pass valido l’impresa non viene sanzionata “a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127/2021”.

In secondo luogo, Confindustria ha sottolineato come la predetta norma statuisca che i controlli dovrebbero essere effettuati “prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”, evidenziando tuttavia comeanche in questo caso – “la norma non introduce una prescrizione assoluta ma propone una soluzione da coniugare con l’organizzazione dell’impresa. Evidentemente, il controllo all’accesso consente di ridurre la possibilità di ingresso di persone senza green pass e, quindi, pericolose per la diffusione del contagio in azienda”.

Inoltre – sempre in merito a quanto previsto dall’art. 9-septies co. 5 – Confindustria ha evidenziato come tale norma preveda anche l’obbligo per i datori di lavoro di individuare “con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2”, i cui nominativi devono essere riconoscibili e portati a conoscenza, con apposita comunicazione, dei lavoratori.

Infine, sulla scorta di quanto anzidetto – al fine di supportare le imprese nella definizione delle procedure di controllo e nella formalizzazione degli incarichi per le verifiche – Confindustria ha elaborato alcuni documenti operativi (reperibili sul suo sito internet), quali:

– le “Schede per l’organizzazione delle verifiche del possesso delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro”, contenenti indicazioni in ordine alla sensibilizzazione del personale alla vaccinazione, nonché sulle certificazioni oggetto di verifica (green pass, certificazioni equivalenti, certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2) e sui principali adempimenti in materia di protezione dei dati personali;

– la “Documentazione per l’organizzazione delle verifiche”, contenente alcuni format di comunicazioni ai lavoratori relativi alla procedura per l’organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, all’informativa sulla protezione dei dati personali, all’individuazione dei soggetti incaricati e ai verbali delle attività di verifica e di accertamento e contestazione delle violazioni.

Come asserito da Confindustria stessa nella nota in commento, si tratta di format, elaborati tenendo conto delle numerose questioni e problematiche segnalate dagli operatori e senza pretesa di esaustività, da adattare alle esigenze organizzative specifiche della singola impresa.

In ogni caso – proprio alla luce del contesto emergenziale in cui si opera – il predetto organo si è voluto riservare di aggiornare la documentazione allegata qualora dovessero pervenire chiarimenti o nuove indicazioni sull’applicazione dell’art. 9-septies del DL n. 52/2021.

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