Con una recente risposta ad interpello, l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente riconosciuto la possibilità di applicare il regime speciale per i lavoratori impatriati anche a coloro che svolgono in Italia, in modalità smart working, un’attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero.
Nel caso di specie, l’istanza di interpello era stata proposta da un lavoratore dipendente presso una società con sede fuori dall’Italia che – intenzionato a trasferirsi nel nostro paese al fine di continuare a svolgere la propria attività lavorativa in modalità smart working – domandava all’Amministrazione finanziaria se fosse nella facoltà di beneficiare del c.d. “regime speciale per i lavoratori impatriati”, il quale consente a coloro che trasferiscono la residenza in Italia dal 30 aprile 2019, di beneficiare di un’esenzione fino al 70% dell’imponibile fiscale dei loro redditi prodotti in patria.
Nel merito, nel rispondere al quesito sottopostele, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato: in un primo momento, quanto espressamente previsto dall’art. 16 comma 1, del decreto legislativo n. 147/2015, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi previsti per accedere all’agevolazione; in un secondo momento, quanto recentemente asserito dalla circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, che ha chiarificato quanto previsto dal citato art. 16 alla luce delle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo a partire dal periodo d’imposta 2019.
Più precisamente l’Agenzia delle Entrate, nel riportare quanto previsto dal paragrafo 7.5. della summenzionata circolare, ha precisato che il citato articolo 16, così come modificato dall’articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2019, non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato e che, pertanto, possono accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).
In sintesi, con riferimento al caso di specie, l’Agenzia dell’Entrate ha affermato che “l’istante, laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla norma in esame (non oggetto di verifica in sede di interpello) potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 16, comma 1, del d.lgs. n. 147 del 2015 – come modificato dall’articolo 5 del d.l. n. 34 del 2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni – per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2021, nel quale trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i successivi quattro periodi di imposta”.