Individuazione del termine di impugnazione del provvedimento di aggiudicazione di appalti pubblici: si pronuncia l’Adunanza Plenaria

Con una recente pronuncia, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha codificato importanti principi di diritto concernenti l’esatta individuazione del termine di impugnazione del provvedimento di aggiudicazione di appalti pubblici.

In particolare, la Plenaria ha sciolto una pluralità di dubbi interpretativi aventi ad oggetto: in primo luogo, l’individuazione del dies a quo per l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione; in secondo luogo, gli effetti dell’intervenuta procedura di accesso agli atti nella sospensione del termine di decadenza.

Nel merito – per rispondere ai quesiti posti dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato – l’organo di nomofilachia ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando come il mancato coordinamento tra la disciplina prevista nel precedente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006) e quello attuale (d.lgs. 50/2016) abbia dato vita ad una giurisprudenza oscillante e in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

A tal proposito, la Plenaria – abbracciando un orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza – ha definitivamente chiarito l’interpretazione da attribuire all’ 120, comma 5, c.p.a., affermando che, seppur rimandi all’abrogato art. 79 del d.lgs. 163/2006, si debba far riferimento a quanto previsto dall’art. 76 del d.lgs. 50/2016.

Dunque, una volta ricostruito il quadro normativo di riferimento (non senza stigmatizzare la condotta dello stesso legislatore) e aver sciolto i dubbi interpretativi relativi alle singole norme – risolvendo questioni assolutamente dirimenti per rispondere ai singoli quesiti – la Plenaria ha codificato i seguiti principi di diritto:

“a) il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016;

b) le informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale;

c) la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; d) la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione;

e) sono idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati”.

In sintesi, con questa pronuncia, la Plenaria – confermando un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza europea (peraltro espressamente richiamata) – ha fatto chiarezza sull’esatta individuazione del termine di impugnazione del provvedimento di aggiudicazione di appalti pubblici, ampliando il diritto alla difesa e cercando di eliminare i c.d. ricorsi al buio, ovvero quei ricorsi proposti avverso un provvedimento senza che ne siano espressi i motivi.

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