Con una recente sentenza, la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile sollevata dal convenuto – difeso congiuntamente allo Studio Legale Lessona – fondata sulla natura privata delle somme relative alle quote associative versate dai tesserati all’ente di promozione sportiva, sulle quali, ad avviso della competente Procura, si sarebbe realizzata la condotta dannosa.
La difesa ha evidenziato che le federazioni e le associazioni sportive riconosciute dal CONI mantengono, nonostante il riconoscimento, la loro natura di soggetti di diritto privato ed hanno delle entrate economiche costituite, in parte, dai contributi erogati dallo stesso ente pubblico sportivo e, in altra parte, dalle quote associative versate dai tesserati.
Da ciò consegue che la responsabilità amministrativa è configurabile solo in caso di utilizzo dei contributi del CONI (che sono risorse pubbliche) in maniera deviata rispetto alle finalità e al programma stabilito dallo stesso ente erogatore, con il quale il soggetto beneficiario instaura un rapporto di servizio, viceversa, deve ritenersi esclusa ove i fondi asseritamente utilizzati per finalità “estranee” provengano da tesseramenti o affiliazioni (e dunque siano provenienza privata), non costituendosi, in relazione alla loro percezione e impiego, alcun rapporto di servizio con un ente pubblico.
Tale conclusione è avallata anche dalla giurisprudenza europea che si è interrogata sulla natura pubblica o privata delle quote associative versate agli enti riconosciuti dal CONI, in particolare, alle Federazioni.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che per determinarne la natura, occorre terner conto della provenienza del versamento, del loro carattere obbligatorio o facoltativo, della corrispettività rispetto al godimento di servizi forniti dall’ente e dell’autonomia di cui esso dispone nella determinazione dell’importo per il rilascio della tessera.
Ove sussistano tali presupposti, la natura dell’entrata è sicuramente privata, in accoglimento di tali argomentazioni, la Corte dei Conti del Lazio ha dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile.