La differenza tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione, nell’ambito delle gare pubbliche, la fa la lex specialis.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2523/2021, ha confermato la sentenza del TAR Lazio, che aveva accolto il ricorso proposto dallo Studio Lessona avverso una aggiudicazione disposta in favore di un operatore economico che, al momento della domanda, pacificamente non aveva a disposizione il team di programmatori richiesto per lo svolgimento di un servizio di realizzazione, manutenzione e supporto tecnico di applicativo software.

La tesi fatta valere dalla ricorrente con l’assistenza dello Studio era basata sul rilievo che la disponibilità del predetto team di programmatori fosse un requisito minimo dell’offerta previsto a pena di esclusione, dunque da possedere al momento della presentazione della domanda di gara, mentre la controparte sosteneva che si trattasse di un requisito di esecuzione, che era sufficiente acquisire successivamente all’aggiudicazione.

Il Consiglio di Stato, accogliendo la prima tesi, ha colto l’occasione per chiarire la differenza tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione dell’appalto, affermando il principio secondo il quale quando la disciplina di gara intenda riservare alla fase esecutiva il possesso di requisiti inerenti la prestazione oggetto di affidamento (o, più correttamente, di autorizzare le parti a differire alla fase esecutiva la relativa acquisizione) ha, sotto il profilo formale, l’onere di formulare una inequivoca indicazione in tal senso nel corpo della disciplina di gara, in difetto del che tutti i requisiti di idoneità e di capacità devono ritenersi presuntivamente previsti per l’utile partecipazione alla gara.

Leave a Reply

Articoli Recenti

Procedura docfa: è retroattiva?
Aprile 22, 2024
Diritto alla doppia esenzione IMU per i coniugi residenti in abitazioni differenti nello stesso Comune
Aprile 12, 2024
Quanto può essere penetrante la discrezionalità del Ministero della Cultura sui vincoli paesaggistici?
Marzo 29, 2024

Categorie