La richiesta di “modulazione” degli effetti della sentenza di annullamento non può essere accolta nel caso in cui abbia l’effetto di impedire l’acquisizione del bene della vita fatto valere in giudizio

Nell’ambito di un giudizio dinanzi al TAR Emilia Romagna – Bologna avente ad oggetto l’annullamento degli atti di una procedura concorsuale pubblica per la copertura di un posto a professore universitario per illegittima esclusione del candidato ricorrente,  il controinteressato vincitore ha chiesto, in via subordinata rispetto al rigetto del ricorso ed al fine di contenere i gravi effetti che l’annullamento di tali atti avrebbe nella specie causato alle proprie prerogative personali e lavorative, che il Giudice Amministrativo “modulasse” gli effetti della emananda sentenza sotto il profilo demolitorio, disponendo che la caducazione della propria chiamata e presa di servizio venisse pronunciata solamente all’esito della rinnovazione della procedura e nella sola ipotesi in cui egli non risultasse nuovamente vincitore.

A fondamento di tale richiesta veniva richiamato l’orientamento giurisprudenziale recentemente formalizzato nel parere del Consiglio di Stato Sez. I, 30.6.2020, n. 1233, secondo il quale, l’atipicità “rimediale e contenutisca” che permea la moderna struttura del processo amministrativo consente all’organo giudicante di estendere “l’oggetto della cognizione al rapporto giuridico controverso, al di là dei confini imposti dal mero scrutinio di legittimità dell’atto impugnato”, giustificando anche “il riconoscimento di poteri valutativi in ordine alla perduranza degli effetti dell’atto illegittimo, nell’ottica del bilanciamento fra le esigenze di tutela fatte valere dalla parte ricorrente ed i controinteressi generali e particolari rilevanti nel caso concreto”.

Con la sentenza n. 388/2021 del 19.04.2021 il TAR Bologna ha accolto il ricorso annullando tutti gli atti concorsuali e quelli ad essi connessi e conseguenti, ivi compresi la chiamata, la nomina e la presa di servizio del vincitore della procedura, respingendo così anche la richiesta formulata in via gradata dal controinteressato.

Secondo il TAR infatti l’annullamento parziale, condizionato e/o temporaneo degli atti impugnati invocato dal controinteressato avrebbe avuto nella fattispecie l’effetto di introdurre “una sorta di iato tra atti che fanno parte di un unico procedimento, in un rapporto di presupposizione e consequenzialità che non può essere discinto” e, di conseguenza, di frustrare “la soddisfazione dell’interesse sostanziale e processuale validamente fatto valere e coincidente con la possibilità di partecipare al concorso con eventuale esito vittorioso”, privando dunque di ogni  efficacia ed utilità l’azione giurisdizionale intrapresa dal ricorrente.

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