Il Tribunale di Roma è stato chiamato a pronunciarsi in merito alla applicabilità ai dirigenti del divieto di licenziamenti introdotto dalla normativa emergenziale in materia di Covid 19 e ad oggi ancora in vigore.
A tal riguardo, il Giudice ha ritenuto che il dato letterale della disposizione non consenta di ritenere che la figura del dirigente possa essere ricompresa nel blocco “atteso che essa dispone che il datore di lavoro non possa recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L.n. 605/66, disposizione quest’ultima che pacificamente non si applica ai dirigenti sia per espressa previsione normativa sia per il consolidato principio giurisprudenziale“.
A medesime conclusioni è giunto anche analizzando la problematica da un punto di vista sistematico in quanto, mentre con riferimento ai dipendenti il datore di lavoro può accedere agli ammortizzatori sociali, tale facoltà non è invece prevista per i dirigenti.
Di conseguenza, nell’ipotesi in cui il blocco dei licenziamenti venisse esteso anche ai dirigenti, il datore di lavoro si troverebbe nella difficile e illogica situazione in cui non potrebbe reperire una soluzione sostitutiva non essendo possibile accedere agli ammortizzatori sociali per tali figure.
Alla luce di tali motivazioni, il Tribunale ha ritenuto che il blocco dei licenziamenti disposto dalla normativa emergenziale non fosse applicabile ai dirigenti.