Il concorrente escluso non può accedere alle offerte degli altri concorrenti a meno che dimostri che tale documentazione è strumentale a tutelare la propria posizione in sede giudiziale

Il TAR Lazio si è recentemente espresso in relazione ad un caso di silenzio rigetto relativo ad un’istanza di accesso formulata da un concorrente escluso da una gara per l’affidamento di una fornitura di dispositivi sanitari.

Nel caso in esame il concorrente, escluso dalla gara per la mancanza di un requisito previsto a pena di esclusione , ha presentato una istanza di accesso agli atti richiedendo tutta la documentazione, gli atti ed i provvedimenti della procedura di gara, nonché le offerte tecniche ed economiche presentate in gara dagli altri concorrenti.

La pubblica amministrazione, non ravvisando i presupposti per l’ostensione dei dati richiesti, non ha riscontrato la domanda del concorrente escluso, determinando dunque il consolidamento di un silenzio rigetto, impugnato dal suddetto concorrente.

Il Giudice Amministrativo, richiamando la consolidata giurisprudenza, ha statuito che la domanda di accesso documentale relativa alle procedure di gara deve essere specifica e puntuale, indicando i documenti richiesti e le motivazioni che rendono in concreto necessaria l’acquisizione della suddetta documentazione ai fini dell’attività difensiva.

Tale motivazione non può essere riferita ad un generico interesse del concorrente ad impugnare la propria esclusione, ma deve al contrario riguardare la concreta necessità della documentazione richiesta al fine del raggiungimento del risultato che si intende perseguire con il ricorso giurisdizionale.

 In conclusione, il TAR ha ritenuto legittimo il silenzio rigetto serbato dalla pubblica amministrazione nei confronti di una istanza di accesso agli atti riferita alla generalità degli atti di gara priva di adeguata motivazione .

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