Sull’obbligo dell’Amministrazione comunale di “ripristinare” una previsione dello strumento pianificatorio generale illegittimamente ritenuta decaduta

La dichiarazione giudiziale di mancata decadenza di una previsione dello strumento urbanistico generale determina l’obbligo per l’Amministrazione comunale di inserire detta previsione espressamente ed inequivocabilmente nei successivi strumenti pianificatori generali dalla stessa adottati.

Con una prima pronuncia il TAR della Toscana, in accoglimento di un ricorso patrocinato dallo Studio legale Lessona, disponeva l’annullamento del provvedimento con il quale l’Amministrazione comunale, in ragione dell’asserita decadenza quinquennale ex art. 55  L.R. Toscana 1/2005 delle previsioni urbanistiche, respingeva la richiesta di variante al Piano Attuativo presentata dai ricorrenti in conseguenza dell’intervenuta adozione e approvazione da parte del Comune di una Variante al Regolamento Urbanistico con apposizione di vincolo preordinato all’espropriazione incidente anche su parte dell’area oggetto del Piano.

Il Giudice amministrativo, nell’accogliere il ricorso, ha rilevato come l’intervenuta approvazione della variante urbanistica finalizzata alla realizzazione dell’opera pubblica, avesse di fatto determinato la rinnovazione della previsione urbanistica di RUC rispetto alla sua decadenza quinquennale.

A seguito di detta pronuncia l’Amministrazione Comunale nell’adottare il proprio Piano Operativo ometteva peraltro di inserire la generale previsione urbanistica non più considerata decaduta limitandosi a prevedere l’esistenza del solo Piano Attuativo; omissione che ha determinato la necessaria proposizione da parte degli originari ricorrenti di un nuovo ricorso dinanzi allo stesso Tribunale Amministrativo Regionale per violazione ed elusione del giudicato.

Anche detto ricorso è stato accolto dal TAR della Toscana con riconoscimento in capo all’Amministrazione comunale dell’obbligo di “ripristino” della previsione dello strumento generale (illegittimamente ritenuta decaduta) con conseguente riconoscimento della possibilità in capo ai ricorrenti, al di là della limitata variante in corso, di presentazione di un nuovo Piano Attuativo.

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