Sulla facoltà della Pubblica Amministrazione di subordinare il rilascio di un titolo edilizio all’assenso del soggetto proprietario dell’immobile confinante.

Il Tribunale Amministrativo per la Toscana, con una recente decisione, ha accolto le ragioni sostenute dallo Studio Lessona a favore di un proprietario di un immobile che si era opposto alla realizzazione, da parte del vicino, di determinati interventi edilizi impattanti su parti comuni ad entrambi gli edifici  e il cui assenso era stato ritenuto imprescindibile dall’Amministrazione comunale ai fini del rilascio del titolo edilizio che era stato quindi negato (a favore del Comune che aveva appunto negato l’autorizzazione all’esecuzione dei suddetti lavori).

In particolare, il ricorrente, risultato poi soccombente, aveva impugnato il diniego della domanda di permesso a costruire opposto dal Comune che aveva appunto rigettato tale istanza sostenendo che l’Amministrazione comunale non avrebbe potuto subordinare il rilascio del titolo edilizio al consenso del terzo confinante (assistito dalla Studio Lessona)  dato che i rapporti tra vicini riguarderebbero soltanto profili civilistici.  (in quanto l’intervento richiesto non aveva ricevuto il consenso da parte del proprietario dell’immobile.

I legali dello Studio hanno contestato le ragioni di tale ricorso sostenendo la legittimità del diniego opposto dal Comune in quanto spetta all’Ente Locale può  e deve verificare l’esistenza, in capo al richiedente l’autorizzazione edilizia, di un titolo idoneo e, dunque, del consenso del proprietario confinante qualora i lavori edilizi siano da eseguirsi su parti comuni del fabbricato e se si tratti di opere non connesse all’uso normale della cosa comune; in tali casi, infatti, tali interventi necessitano dunque del previo consenso dei comproprietari anche ai fini della concessione dell’autorizzazione edilizia.

Nel caso in esame, considerato che il muro di confine era unico e sorreggeva i pesi di entrambe le proprietà, l’aumento statico determinato dagli interventi edilizi richiesti dal ricorrente avrebbe determinato inevitabilmente pregiudizio alla proprietà del soggetto confinante.

In conclusione, il TAR Toscana ha accolto le argomentazioni dello Studio Lessona e ha dichiarato legittimo il diniego della domanda di permesso di costruire affermando che, a fronte di un espresso dissenso del proprietario confinante ad un intervento l’Amministrazione, in sede di istruttoria, ben può verificarne le ragioni e che ,nel caso specifico,  dato che il progetto presentato dal ricorrente prevedeva opere da realizzarsi sul muro di confine tra le due proprietà,  il Comune ha operato correttamente negando il permesso di costruire in quanto il l’intervento edilizio proposto non aveva ricevuto l’assenso del proprietario confinante.

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