Illegittima l’esclusione da un concorso pubblico per la presenza di tatuaggi eliminati completamente

Il Consiglio di Stato, con una recente decisione, ha confermato un importante indirizzo giurisprudenziale in materia di accesso ai concorsi pubblici nelle Forze dell’Ordine da parte di concorrenti che, pur presentando in passato dei tatuaggi in zone visibili del corpo, li avessero successivamente rimossi mediante chirurgia laser.

In particolare, con riferimento alle cicatrici risultanti dai processi di rimozione, è stato ritenuto che, ove al momento del concorso il tatuaggio sia stato completamente rimosso, non si può verificare alcun automatismo espulsivo da parte della Commissione giudicatrice.

Ciò a maggior ragione nell’ipotesi in cui il tatuaggio rimosso si trovi in zone del corpo coperte dall’uniforme (dovendosi, a tal fine, fare riferimento a tutti i tipi di uniforme utilizzate o utilizzabili nell’ambito del servizio) e, pertanto, in alcun modo visibili durante il servizio.

In tali casi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che non sussistano gli estremi per l’espulsione del candidato in quanto l’avvenuta rimozione del tatuaggio determina il venir meno delle motivazioni legittimanti l’espulsione dello stesso dalla procedura.

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