Libertà prescrittiva del medico e poteri delle Regioni

Con sei sentenze “gemelle” pronunciate in altrettanti giudizi patrocinati dallo Studio Legale Lessona, il Consiglio di Stato ha affermato una serie di importanti principi in materia di rapporto tra Stato e Regioni in materia di prescrizione dei farmaci.

Con dette sentenze il Consiglio di Stato ha annullato, in quanto illegittima, una delibera regionale che imponeva ai medici di prescrivere, nell’ambito di una serie farmaci basati su principi attivi differenti, ma destinati alle medesime patologie, quelli a brevetto scaduto, consentendo la prescrizione di quelli sotto tutela brevettuale solo previa redazione, da parte del medico, di una apposita scheda nella quale motivare la scelta terapeutica.

In particolare, è stato affermato che, essendo il farmaco uno strumento per la tutela della salute la cui somministrazione da parte del servizio sanitario nazionale deve essere inteso come diritto fondamentale dell’individuo e della collettività (ove previsto normativamente), compete all’AIFA e non alle Regioni il potere di individuare quali siano i farmaci rimborsabili e, quindi, prescrivibili a carico del SSN, sulla base dei criteri del costo e dell’efficacia.

Rispetto alle valutazioni effettuate a livello nazionale dall’AIFA, una preclusione – anche parziale – introdotta dalla Regione esula dalla competenza regionale. La previsione della possibilità di prescrivere il farmaco brevettato, motivando la scelta terapeutica, costituisce per il medico “un onere ultroneo … rispetto al doveroso esercizio della libera attività medica e scientifica” e non è sufficiente ad escludere l’illegittimità del limite alla prescrizione di tale farmaco posto in via generale.

La limitazione alla prescrizione prevista dalla Regione da luogo pertanto  ad una disposizione autoritativa di rilevante incisività, “che ha attribuito preminente rilievo ai dati economici e non alle esigenze della tutela della salute, rimesse alla valutazione degli organi statali”.

Si tratta di principi molto importanti anche per eventuali futuri casi simili e, più in generale, per i casi in cui le Regioni impongano ai medici di motivare la prescrizione di un farmaco o di prescriverlo solo previa predisposizione di un piano terapeutico.

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