Il Consiglio di Stato, con una recente decisione, ha ritenuto illegittima l’aggiudicazione di un appalto ad una concorrente che, ad aggiudicazione avvenuta, aveva trasmesso alla Stazione Appaltante un provvedimento sanzionatorio adottato dall’AGCM ed irrogatole nel corso del procedimento di gara pochi mesi prima della conclusione del procedimento.
Il Giudice amministrativo ha ritenuto che sussista, in capo ai partecipanti alle procedure d’appalto della Pubblica amministrazione, l’obbligo di comunicare a quest’ultima, nel corso della gara, tutte le vicende, anche sopravvenute, attinenti allo svolgimento della propria attività professionale; ciò al fine di consentire alla stazione appaltante di valutare l’eventuale incidenza di tali precedenti sulla reale affidabilità, morale e professionale, dei singoli concorrenti.
Tale obbligo, a carico di ciascun concorrente, è configurabile fino al momento dell’ultima seduta pubblica di gara e comunque fino a che la stazione appaltante non abbia aggiudicato la gara.Anche nell’ipotesi in cui non fosse possibile al concorrente trasmettere tali informazioni in occasione di una seduta pubblica, quest’ultimo dovrà in ogni caso trasmettere con qualunque mezzo, anche attraverso forme alternative di comunicazione altrettanto efficaci (ad es. PEC, raccomandata o fax), ogni notizia astrattamente rilevante e/o utile per consentire alla stazione appaltante una compiuta valutazione di affidabilità professionale dell’impresa.
Qualora tali comunicazioni, relative a circostanze rilevanti avvenute prima dell’aggiudicazione, avvengano solo a valle del perfezionamento dell’aggiudicazione e dopo l’instaurazione dei contenziosi giurisdizionali innanzi al giudice amministrativo, il provvedimento di aggiudicazione potrà risultarne viziato.