No all’interpretazione dell’offerta da parte della Commissione ove difettino circostanze univoche circa la reale volontà del concorrente

Il Consiglio di Stato, con una recente sentenza, ha accolto l’appello dello studio Legale Lessona, annullando una gara nella quale la Commissione aveva “corretto” l’offerta economica della controinteressata, recante un prezzo superiore a quello posto a base d’asta, ricalcolandolo in applicazione della percentuale di ribasso indicata.

Il Giudice Amministrativo ha ribadito il principio consolidato secondo il quale le offerte devono essere interpretate, al fine di ricercare l’effettiva volontà del concorrente e di superarne eventuali ambiguità, allorché alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima.

E’ stato quindi sottolineato come, nel caso di specie,  lo scenario prefigurato dalla Commissione di gara, secondo il quale il concorrente avrebbe inteso offrire un prezzo più basso di quello indicato, fosse uno soltanto degli scenari possibili, ed a rigore neppure il più probabile, non potendosi escludere con ragionevole certezza che la controinteressata avesse davvero inteso offrire il prezzo scritto in cifre e poi ripetuto in lettere nel modulo dell’offerta economica (ad esempio, per avere semplicemente sbagliato nel compilare il modulo).

Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che, sussistendo “molteplici “possibili ragioni che potrebbero aver determinato la consapevole (per quanto sbagliata, alla luce della lex specialis di gara) indicazione” di una offerta superiore a quella posta a base d’asta, “la correzione operata dalla Commissione di gara risulta arbitraria.

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