Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione – Sezione lavoro ha chiarito il rapporto tra le modifiche organizzative sopravvenute internamente all’Ente pubblico e la pretesa di chi, sulla base della graduatoria concorsuale approvata, ha già acquisito il diritto alla assunzione ed alla conseguente immissione in servizio.
In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che la sopravvenuta approvazione del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi da parte dell’Ente è opponibile a chi avrebbe dovuto essere assunto unicamente ove sopprima o renda indisponibili le posizioni lavorative oggetto dell’espletato concorso pubblico, mentre non lo è ove la modifica organizzativa sia limitata alle modalità di nomina per una posizione lavorativa comunque esistente in organico e disponibile, anche se di tipo fiduciario.
In applicazione di questo principio, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di appello per aver ritenuto opponibili al vincitore, titolare del diritto all’assunzione, le nuove previsioni del Regolamento di organizzazione.