Recentemente il TAR del Friuli Venezia Giulia ha annullato un provvedimento di esclusione da una selezione pubblica indetta da un Ente locale, disposta perchè al candidato è stata rilevata una temperatura corporea non inferiore a 37,5 gradi.
Con un’articolata sentenza il TAR ha respinto la difesa dell’ente – fondata sull’esistenza di un protocollo operativo adottato per prevenire il contagio da Covid-19 durante i concorsi pubblici, che prevedeva la preclusione dell’accesso alla sede d’esame nel caso in cui al candidato fosse rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi e sulla equiparazione tra questa situazione e quella che si verifica quando il candidato si presenti alle prove sfornito di idoneo documento identificativo – ritenedo che le due situazioni non siano affattto paragonabili.
In particolare il Collegio ha ritenuto che l’ente in questione abbia applicato una causa di esclusione dalla selezione pubblica che non trova alcuna legittimazione neppure nelle norme “emergenziali”, e che comunque la decisione assunta sia gravemente sproporizionata perchè, sulla scorta del solo esito della misurazione della temperatura corporea, peraltro non assistito neppure da idonee garanzie di certezza, correttezza e definitività, verrebbe arrecato un pregiudizio irreparabile al candidato (ovvero il sacrificio del suo diritto al lavoro), che non può ritenersi in alcun modo giustificato nemmeno dalle cautele imposte dalla straordinarietà dell’emergenza.
Il TAR ha quindi concluso per l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di esclusione adottato dall’Ente locale, che dovrà perciò disporre lo svolgimento di una prova suppletiva ammettendovi il ricorrente.