
Con una recente sentenza, il TAR per la Toscana ha respinto il ricorso diretto ad ottenere l’annullamento dell’autorizzazione all’installazione ed esercizio di un nuovo impianto di distribuzione di carburante rilasciata dalla competente Amministrazione comunale, proposto da un soggetto con esso confinante.
Ai fini della sussistenza dell’interesse a ricorrere, il Collegio ha ritenuto che la vicinitas – che radica la legittimazione al ricorso – debba essere integrata con la prova che la presenza del distributore arrechi un concreto pregiudizio alla proprietà confinante.
In particolare il TAR, aderendo alle tesi della controinteressata – difesa dallo Studio Legale Lessona -, ha affermato che il criterio della prossimità non deve essere inteso come vicinanza geografica in senso assoluto e astratto, ma come vicinanza significativa, tale cioè da comportare un’interferenza visiva obiettivamente pregiudizievole per il bene del confinante.
Sulla base di questa interpretazione è stato escluso, in ragione della distanza esistente, che, nel caso di specie, l’impianto potesse costituire elemento di disturbo alla visione del bene confinante.