Riduzione del canone di locazione commerciale per eccessiva onerosità sopravvenuta a causa del Covid-19

Il Tribunale di Roma, con una recente decisione, ha accolto il ricorso cautelare avanzato da un ristoratore in relazione ad un contratto di locazione dell’immobile adibito a ristorante, disponendo la riduzione del canone del 20% per i mesi da giugno 2020 fino a marzo 2021.

Il Giudice Civile ha infatti ritenuto che, soprattutto in ragione della situazione pandemica in atto, sussista un obbligo delle parti di addivenire a nuove trattative al fine di riportare l’equilibrio negoziale entro l’alea normale del contratto e, per tali motivi, la parte che si rifiuti immotivatamente di rinegoziare il canone dell’immobile viola il canone di buona fede in senso oggettivo.

Tale obbligo è a maggior ragione vincolante nel caso in cui le perdite potenziali derivanti dal pagamento dei canoni in misura integrale siano idonei ad aggravare considerevolmente la situazione di crisi finanziaria del ristoratore, potendo portare alla potenziale cessazione dell’attività.

Qualora, in simili fattispecie, il conduttore violi i doveri di contrattazione derivanti dai principi di correttezza e solidarietà, il Giudice può fare ricorso alla buona fede integrativa per ricondurre il contratto nei limiti dell’alea negoziale “ordinaria”, disponendo, pertanto, la riduzione del canone di locazione.

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