E’ illegittimo il diniego di accesso opposto dall’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto la richiesta di informazioni di un coniuge sui rapporti finanziari dell’altro

Nella vicenda in questione, uno dei coniugi aveva presentato istanza di accesso all’Agenzia delle Entrate riferita ai dati reddituali, patrimoniali, fiscali, finanziari e contrattuali dell’altro, motivando la richiesta con la volontà di instaurare un giudizio di separazione personale.

L’Agenzia ha accolto parzialmente la richiesta, trasmettendo la documentazione richiesta ad eccezione dei dati finanziari.

Nonostante il coniuge abbia fornito all’Agenzia l’integrazione documentale da essa richiesta, è seguito il diniego definitivo, motivato con il venir meno dell’interesse all’accesso stante il deposito dei medesimi documenti in seno al giudizio di separazione tra i coniugi.

Nelle more del giudizio amministrativo, avente ad oggetto il diniego di accesso, è poi intervenuta la sentenza che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi.

Il Tar Toscana, con la sentenza n. 1722/2026, ha chiarito che tale circostanza, di per sé, non comporta il venir meno dell’interesse attuale all’accesso agli atti, dal momento che i provvedimenti in materia di persone e famiglia sono sempre soggetti a modificazioni per quel che riguarda i contributi economici e dunque permane, anche dopo la sentenza, la necessità di curare e difendere i propri interessi giuridici.

Secondo il giudice amministrativo l’art. 473-bis.12 c.p.c., nel disciplinare la forma della domanda nei procedimenti in materia di persone e famiglia, onera la parte ad allegare in giudizio una serie di documenti e dati reddituali, economici e finanziari, ma ciò non implica che l’accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 sia limitato solo a quei documenti, ne può far presumere all’Amministrazione investita dalla domanda di accesso che l’interesse ostensivo abbia trovato soddisfazione nella diversa sede giurisdizionale.

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, infatti, l’eccesso documentale disciplinato nella legge 241/1990 è un istituto autonomo rispetto a quello di richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione di cui all’art. 213 c.p.c., al punto che possono essere attivati in maniera cumulativa e concorrere, attesa la non coincidenza dei rispettivi beni protetti: da un lato il diritto di accesso avente una dimensione sostanziale, dall’altro il diritto alla prova avente dimensione processuale.

Alla luce di tutto ciò, il Tar Toscana ha accolto il ricorso, annullando il diniego e ordinando all’Amministrazione l’ostensione dei dati finanziari.