Con una recente sentenza, il Consiglio di Stato si è pronunciato su un contenzioso promosso da un’associazione culturale e ricreativa, titolare di una concessione demaniale marittima, avverso il provvedimento con cui il Comune ha disposto la revoca/decadenza del titolo concessorio e, contestualmente, ha ingiunto la demolizione di una serie di manufatti insistenti sull’area demaniale, ritenuti privi di valido titolo edilizio e della necessaria autorizzazione paesaggistica. Tralasciando, sin da subito, il profilo demolitorio, medio tempore superato dalla spontanea esecuzione dell’ordine ripristinatorio nel corso del giudizio, la decisione si concentra sugli aspetti inerenti alla sorte del rapporto concessorio e alle ragioni poste a fondamento della revoca/decadenza.
In primo grado il TAR ha respinto il ricorso valorizzando l’orientamento secondo cui la decadenza dalla concessione demaniale per inadempienza ex art. 47, comma 1, lett. f), cod. nav. assume natura sanzionatoria e si atteggia come potere vincolato. Pertanto, ha aggiunto il Collegio, nel provvedimento è sufficiente un onere motivazionale attenuato, con indicazione delle violazioni contestate senza necessità di una specifica comparazione dell’interesse pubblico. Inoltre, il TAR ha ridimensionato i rilievi procedimentali collegati al preavviso di rigetto, richiamando i principi per cui l’art. 10-bis l. 241/1990 non impone una confutazione puntuale di ogni osservazione e richiamando il comma 2 dell’art. 21-octies.
In appello, il Circolo ha contestato proprio tale qualificazione “vincolata” della decadenza, sostenendo che l’art. 47 cod. nav. presupponga una valutazione concreta dell’intensità e gravità dell’inadempimento specie in presenza di condotte dell’Amministrazione che per anni non avrebbero sollevato rilievi e avrebbero anzi alimentato un affidamento circa la regolarità del rapporto concessorio.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il provvedimento del Comune sotto il profilo motivazionale. Infatti, in occasione del rinnovo della concessione, l’associazione aveva depositato una relazione tecnica asseverata in cui i manufatti, poi contestati, risultavano chiaramente descritti e rappresentati e tale documentazione risulta acquisita agli atti comunali. Quindi il Comune, pur consapevole dell’esistenza delle opere, ha comunque proceduto al rinnovo della concessione. È questa condotta “attiva”, non riducibile a mera inerzia, ad aver ingenerato, secondo il Consiglio di Stato, un affidamento incolpevole del concessionario sulla regolarità della propria posizione quantomeno sotto il profilo concessorio. Ne deriva che, quando il Comune ha fondato la decadenza sugli stessi presupposti fattuali già conosciuti e non ritenuti ostativi al rinnovo, avrebbe dovuto rendere una motivazione “rinforzata”, idonea a spiegare le ragioni del revirement e a misurare in modo coerente la gravità dell’inadempimento ex art. 47, comma 1, lett. f), cod. nav., anche alla luce dei principi di buona fede e collaborazione tra privato e pubblica amministrazione nonché di imparzialità e buon andamento. La mancanza di tale motivazione ha determinato l’illegittimità, in parte qua, della decadenza.
In riforma della sentenza del TAR, il Consiglio di Stato ha annullato le statuizioni del provvedimento comunale che disponevano la decadenza, facendo salvo il potere dell’Amministrazione di riesercitare le proprie competenze nel rispetto dell’effetto conformativo della pronuncia.
