Il Consiglio di Stato, con sentenza del 18 settembre 2025, ha accolto l’appello proposto dallo Studio Legale Lessona per un’azienda del settore medico-diagnostico, annullando l’autorizzazione concessa dalla Stazione Appaltante ad un altro operatore economico alla sostituzione della strumentazione offerta in gara nell’ambito di un accordo quadro regionale.
Nel caso di specie, la Stazione Appaltante aveva consentito di sostituire del sistema offerto con un prodotto diverso, invocando l’applicazione di una clausola contrattuale che consentiva il cosiddetto “aggiornamento tecnologico”.
Annullando tale autorizzazione, il Consiglio di Stato ha stabilito alcuni importanti principi.
Innanzi tutto, il Collegio ha ritenuto che l’autorizzazione concessa dalla Stazione Appaltante non costituisse un mero atto di gestione del contratto, ma coinvolgesse l’esercizio di poteri pubblicistici incidenti sull’oggetto della fornitura, la cui legittimità, quindi, è soggetta, dal punto di vista processuale, alla giurisdizione amministrativa, e dal punto di vista sostanziale, al rispetto delle norme e principi in tema di evidenza pubblica, quali quelli di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento.
Inoltre la sentenza afferma la clausola di aggiornamento tecnologico costituisce espressione dello ius variandi contrattuale in materia di contratti pubblici e va interpretata con rigore, per contemperare il buon andamento dell’azione amministrativa con il rispetto della par condicio competitorum anche in fase esecutiva.
Alla luce di tale principio, il Consiglio di Stato ha dunque accolto l’appello e concluso che la sostituzione non potesse essere ricondotta all’istituto dell’aggiornamento tecnologico e che l’autorizzazione dovesse essere annullata.
In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che tra i presupposti inderogabili per l’aggiornamento tecnologico vi siano i seguenti:
- Le variazioni devono intervenire durante l’esecuzione del contratto (non prima della gara)
- Deve trattarsi di reali evoluzioni tecnologiche
- Devono essere documentati i vantaggi concreti della sostituzione
Nel caso esaminato, il prodotto sostitutivo era già sul mercato prima ancora dell’indizione della gara e non era stata dimostrata né la presenza di miglioramenti tecnologici, né il possesso di tutte le caratteristiche tecniche del prodotto sostituito. Per questa ragione l’autorizzazione rilasciata dalla Stazione Appaltante è stata annullata.
La decisione rappresenta un punto di riferimento fondamentale per le imprese che partecipano a gare pubbliche, perché offre strumenti per tutelare la propria posizione competitiva contro variazioni contrattuali non giustificate
Essa costituisce anche una bussola per le Stazioni appaltanti, dal momento che chiarisce i limiti entro cui è possibile autorizzare modifiche ai contratti in corso.
