Il TAR Toscana con la sentenza n.1647/2025 ha rigettato il ricorso proposto da dalla Società S. contro E., assistito dall’avv. Domenico Iaria dello studio Lessona, avverso il provvedimento di esclusione da una gara per il servizio di vigilanza.
Il Tribunale, dopo aver ricostruito il procedimento di gara e il contenuto del soccorso istruttorio disposto ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, ha chiarito che la ricorrente, pur essendo stata invitata ad integrare la documentazione mancante, non aveva depositato nei termini la dichiarazione integrativa relativa alla licenza prefettizia ex art. 134 TULPS, necessaria per la comprova del requisito speciale di partecipazione.
La società aveva sostenuto che il documento era stato formato tempestivamente ma non trasmesso per mero errore materiale, invocando una lettura sostanzialistica e la possibilità di un successivo ulteriore soccorso istruttorio. Il Collegio ha tuttavia disatteso tale prospettazione, ribadendo che la disciplina del soccorso istruttorio non può essere piegata a sanare omissioni totali o a consentire riammissioni tardive, poiché “l’operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara” (art. 101, co. 2, d.lgs. n. 36/2023).
Il TAR ha richiamato la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui l’istituto del soccorso istruttorio obbedisce a una finalità antiformalistica e di leale cooperazione, ma “non può tradursi in un meccanismo dilatorio della procedura di gara a fronte del disinteresse o della mancata collaborazione dell’impresa partecipante”. Ne consegue che la perentorietà del termine assegnato per l’integrazione documentale risponde alla duplice esigenza di garantire la celere definizione della procedura e la tutela della par condicio dei concorrenti, in coerenza con il principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice dei contratti.
Il Tribunale ha sottolineato come nel caso di specie non si fosse in presenza di un documento incompleto, ma di una totale omissione, circostanza che escludeva ogni possibilità di ricorrere al soccorso di chiarimenti o ad una rimessione in termini. Il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico – ha aggiunto il Collegio – “si riespande e prevale sul favor partecipationis”, trattandosi di una condotta espressiva di “grave negligenza imputabile all’impresa ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c.”.
Pertanto, esclusa la possibilità di reiterare il soccorso istruttorio dopo la scadenza del termine, il TAR ha ritenuto pienamente legittima l’esclusione disposta dall’Ente affermando che “una volta scaduto il termine assegnato, non è consentita alcuna rimessione in termini né è ammissibile un nuovo intervento della stazione appaltante volto a sanare la mancata integrazione”.
