Limiti della discrezionalità amministrativa nell’esecuzione dei provvedimenti giudiziari

Con una recente sentenza la Cassazione si è pronunciata su un giudizio promosso dalla proprietaria di un immobile nei confronti dei Ministeri dell’interno e della giustizia, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima occupazione del bene e dalla mancata esecuzione, per oltre quattro anni, di un provvedimento giudiziario di reintegra nel possesso.

Nello specifico, in primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità del Ministero dell’interno per la mancata esecuzione di un ordine di sgombero relativo a un immobile occupato sine titulo, ravvisando un illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per l’inerzia nell’attuazione del provvedimento giudiziario. Il Ministero, soccombente in primo grado, appellava la sentenza, sostenendo di aver agito nell’ambito di una discrezionalità amministrativa legata alla gestione dell’ordine pubblico e alle difficoltà connesse alla presenza di soggetti fragili nell’immobile. La Corte d’appello respingeva il gravame, affermando che l’amministrazione non avesse alcuna discrezionalità nell’eseguire un ordine del giudice e che circostanze sociali o operative non possono giustificare il ritardo o l’omissione dell’esecuzione.

Il Ministero dell’interno ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione degli articoli 2043 e 1218 c.c., degli articoli 97 e 113 Cost., nonché dell’articolo 6 CEDU, sostenendo che l’amministrazione avrebbe correttamente bilanciato l’interesse pubblico alla sicurezza e all’assistenza sociale con quello privato del proprietario, e che, comunque, la mancata esecuzione non poteva configurare illecito civile.

La Cassazione ha confermato la condanna del Ministero dell’interno, affermando che la Pubblica Amministrazione non ha alcuna discrezionalità nell’esecuzione dei provvedimenti giudiziari. L’omessa attuazione delle sentenze costituisce violazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale, legalità e buon andamento (artt. 24, 42 e 97 Cost.), nonché degli artt. 6 CEDU e 1 Protocollo n. 1, integrando un illecito civile risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c. La pubblica amministrazione non può valutare l’opportunità di dare o meno esecuzione a un ordine del giudice: tale comportamento svuoterebbe di contenuto la garanzia stessa della legalità. Richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Strasburgo, la Cassazione ha sottolineato che la prolungata inerzia nel dare esecuzione a decisioni giudiziarie costituisce una violazione del diritto a un processo equo e del diritto di proprietà, comportando la responsabilità dello Stato per illecito civile.

In punto di danno, la Corte ha confermato la liquidazione equitativa operata dai giudici di merito, commisurata al valore locatizio del bene per il periodo di occupazione, richiamando i principi delle Sezioni Unite del 2022 sul cosiddetto “danno normale da occupazione senza titolo”, che si presume in relazione alla perdita del godimento del bene, anche in assenza di prova specifica di un contratto o di concrete trattative.

La Cassazione ha ribadito che la gestione delle emergenze abitative o delle fragilità sociali non possono giustificare la violazione dei diritti dei privati, spettando alle amministrazioni organizzare in via preventiva gli strumenti di assistenza necessari. Lo Stato di diritto non ammette sospensioni della legalità per ragioni di opportunità o emergenza, e ogni decisione del giudice, compresa la tutela della proprietà, deve trovare immediata e concreta attuazione da parte degli apparati pubblici.