Con una recente sentenza, il Tribunale di Firenze ha rigettato integralmente la domanda risarcitoria proposta dai genitori di una minore nei confronti di una scuola di sci e dell’istruttrice (questi ultimi difesi dallo Studio Lessona) a cui la figlia era stata affidata per una lezione privata. La causa è stata introdotta facendo valere l’inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., sul presupposto della violazione degli obblighi di protezione e vigilanza in capo ai convenuti che, ad avviso di parte attrice, avevano incautamente condotto la bambina su una pista non adeguata al suo livello tecnico e, a seguito di una caduta su dei dossi, aveva riportato una grave lesione ad un legamento.
Tuttavia, l’istruttoria dibattimentale ha rivelato un quadro fattuale molto diverso. È stato infatti accertato che l’incidente era avvenuto su una pista “blu”, adatta ai principianti, e che la minore sapeva eseguire le tecniche base dello sport tant’è che la scelta di affrontare il tratto con i dossi era stata assunta volontariamente dalla minore stessa. L’evento, dunque, si è concretizzato nell’esercizio di una libertà tecnica consapevole da parte dell’allieva, escludendo ogni imposizione o negligenza da parte dell’insegnante.
La pronuncia del Tribunale ha richiamato un granitico orientamento della giurisprudenza precisando che “In tema di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., il creditore che agisce per il risarcimento del danno ha l’onere di dimostrare non solo il fatto lesivo occorso nel corso del rapporto, ma anche l’esistenza del nesso causale tra l’asserito inadempimento e l’evento dannoso”. Nel caso di specie non vi era prova del nesso causale, soprattutto considerando che le scuole e i maestri di sci “non sono tenuti ad assicurare l’incolumità dell’allievo in senso assoluto, ma solo ad evitare che questi sia esposto a rischi superiori a quelli normalmente connessi all’attività sportiva”.
Come in ogni disciplina sportiva vi è un rischio fisiologico ineliminabile nella fase dell’apprendimento. È proprio su tale profilo che si fonda la differenza tra responsabilità oggettiva e responsabilità per obbligazione di mezzi: la scuola di sci e la maestra non erano tenute a garantire che l’allieva non cadesse mai (ossia non avevano un obbligo di risultato), ma solo a svolgere l’insegnamento con diligenza e in modo adeguato alle capacità dell’allieva (cioè avevano un obbligo di mezzi).
In conclusione, il Tribunale ha escluso qualunque responsabilità della scuola e dell’insegnante, ritenendo che le cautele adottate fossero proporzionate al contesto e che la caduta fosse da ascriversi a un fatto proprio della minore, nel pieno esercizio di un’attività sportiva connotata da fisiologico rischio.
