La Corte dei Conti ha recentemente respinto la richiesta della Procura Regionale di condannare alcuni dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (U.S.R.T.) al risarcimento del danno erariale per aver stipulato un atto di conciliazione con un docente, poi condannato in via definitiva per maltrattamenti e abusi su minori. Nelle more del procedimento penale, il docente aveva impugnato il provvedimento di destituzione dall’impiego e tale atto transattivo, sottoscritto in via stragiudiziale, aveva posto fine all’impugnazione.
Uno dei dirigenti coinvolti nell’atto di conciliazione, difeso dallo Studio Lessona, ha chiesto il rigetto dell’azione di responsabilità facendo leva sull’insussistenza, sotto il profilo soggettivo, della colpa grave necessaria per configurare il danno erariale. Infatti, a seguito del primo periodo di emergenza pandemica che ha comportato la chiusura degli uffici e incertezze sulle procedure di smart working, vi sono state difficoltà operative nella gestione amministrativa: è stata questa la ragione per cui la procedura conciliativa è stata portata avanti senza informare il dirigente preposto, che non aveva dato alcun assenso all’accordo.
Occorre poi considerare che la pena del docente era stata ridotta in secondo grado, rendendo possibile la sospensione condizionale della pena (art. 166 c.p.), estendibile anche alle sanzioni accessorie. Nell’incertezza dell’esito del processo penale, la procedura conciliativa mirava a scongiurare il rischio che il docente potesse ottenere la riammissione in servizio nel caso in cui il giudice del lavoro avesse accolto un’eventuale impugnazione della destituzione. La stipula dell’atto è avvenuta in relazione alle tempistiche stabilite nell’invito alla conciliazione da parte del giudice del Lavoro.
Alla luce di queste argomentazioni, la Corte dei Conti, ritenendo l’atto di conciliazione non solo lecito, ma anche funzionale all’interesse della pubblica amministrazione e considerando il primissimo periodo dell’emergenza pandemica, ha escluso la sussistenza della colpa grave da parte del dirigente e ha accolto le sue eccezioni, respingendo integralmente la domanda della Procura Regionale.
