Fattispecie risarcitorie da contatto sociale qualificato, chi ha giurisdizione?

Con una recente sentenza la Corte d’Appello di Firenze si è pronunciata in materia di giurisdizione con riferimento a un’azione risarcitoria proposta avverso un Comune (assistito dallo studio Lessona) per presunti danni da contatto sociale qualificato.

Nello specifico, una società aveva proposto innanzi al giudice ordinario l’azione di risarcimento del danno da lesione del legittimo affidamento, che sarebbe stato ingenerato dalla condotta di un Comune  nell’ambito del procedimento amministrativo relativo alla realizzazione di un parcheggio interrato ad uso pubblico. Il Consiglio Comunale, dopo un lungo iter istruttorio caratterizzato dalla richiesta di integrazioni documentali e dalla indizione di più conferenze di servizi, aveva respinto definitivamente il progetto accertandone la non compatibilità, sotto più profili, rispetto all’interesse pubblico. La società attrice aveva dedotto che il Comune avrebbe dovuto evidenziare fin dall’inizio del procedimento la non conformità del progetto, così da farle risparmiare le ingenti spese sostenute per l’istruttoria, mentre la prosecuzione del procedimento fino alla fase della valutazione del Consiglio Comunale si sarebbe posta in contrasto con gli obblighi di buona fede e diligenza nelle relazioni tra Amministrazione e privati, con lesione del suo legittimo affidamento.

La difesa del Comune, in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione sulla domanda, evidenziando come il diniego opposto alla società richiedente costituisse esercizio del potere amministrativo attribuito al Consiglio Comunale di valutare, all’esito del procedimento amministrativo, la compatibilità del progetto con l’interesse pubblico rimesso alla sua cura.

La questione è giunta davanti al giudice di seconde cure che, analizzando in prima battuta l’eccezione di difetto di giurisdizione, ha accolto la tesi della pubblica amministrazione. Richiamando il principio per cui la giurisdizione non deve determinarsi sulla base della domanda come qualificata dalle parti, bensì considerando il petitum sostanziale, il giudice d’appello ha stabilito  che essa non costituiva un’azione risarcitoria avverso un comportamento materiale della pubblica amministrazione, che avrebbe in effetti radicato la giurisdizione ordinaria, come invece aveva ritenuto il giudice di primo grado, ma un’azione volta ad ottenere il risarcimento di presunti danni correlati all’esercizio del potere amministrativo di cui è titolare l’ente locale, a fronte del quale la società attrice è titolare di una posizione di mero interesse legittimo, posizione giuridica rientrante – come noto – nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 133 del c.p.a.  

In definitiva, la Corte d’Appello di Firenze ha dato seguito all’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione, secondo il quale la giurisdizione ordinaria su fattispecie risarcitorie “da contatto sociale qualificato” si configura allorché nella conduzione di un procedimento amministrativo intervenga un quid pluris rispetto alla mera inerzia o alla mera sequenza di atti formali previsti dalla legge, che dimostri come l’Amministrazione “abbia dismesso i panni dell’autorità che agisce sulla base di norme di azione per avere assunto dei comportamenti, formali ed informali, eccedenti il significato dell’esercizio fisiologico della funzione amministrativa, entrando così in una sfera suscettibile di essere apprezzata, alla luce della normativa di correttezza, alla stregua di un comune rapporto paritario…” (così, Cass. Civ., SS.UU. sent. n. 12428/2021 e 11/05/2021).

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