Ordine di demolizione di un’opera sottoposta a sequestro. Il Consiglio di Stato non lascia adito a dubbi: si proceda con l’ottemperanza del provvedimento

Che cosa accade quando l’opera su cui grava un ordine di demolizione viene sottoposta a sequestro? Questa è stata la spinosa questione che la VI sezione del Consiglio di Stato si è recentemente trovata a dover risolvere.

I ricorrenti, soccombenti davanti al giudice amministrativo di prime cure a cui avevano chiesto l’annullamento di un’ordinanza di demolizione, hanno adito il Consiglio di Stato. Infatti si sosteneva che il provvedimento impugnato fosse affetto da un vizio di nullità dovuto all’inesistenza giuridica del bene per il fatto che le opere realizzate erano state sottoposte a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. Inoltre si lamentavano vizi di manifesta illogicità e il difetto di motivazione.

La Suprema Corte, respingendo le censure della parte appellante, ha evidenziato come il vincolo giuridico rappresentato dal sequestro, debba fare un passo indietro rispetto all’ordine di demolizione delle opere abusive emesso dalla pubblica amministrazione.

Il punto focale della questione, ha sottolineato il Consiglio di Stato, è da ricercarsi nella natura stessa del provvedimento amministrativo: l’ordine di demolizione non è espressione di un potere discrezionale, quanto di un potere vincolato. Quindi si tratta di un atto ‘dovuto’: la pubblica amministrazione ha le mani legate nell’attuare gli atti di programmazione urbanistica, pertanto la motivazione è in re ipsa.

Per concludere, è stato fatto notare come le rationes dei due istituti, quello della demolizione e quello del sequestro preventivo, non siano in conflitto fra loro. Infatti, l’art. 321 c.p.p. ha l’obiettivo di sottrarre al titolare la disponibilità della cosa pertinente al reato, per evitare che questo si aggravi o che le sue conseguenze vengano protratte nel tempo. Il medesimo risultato sarebbe raggiungibile con il provvedimento di demolizione.