Il Comune corresponsabile dell’annullamento di un titolo edilizio deve risarcire il danno

Con una recente sentenza il Consiglio di Stato si è espresso sul diritto al risarcimento del danno nel caso in cui il comune abbia annullato in autotutela un permesso a costruire rilasciato senza avvedersi dell’esistenza di un vincolo.

Nel caso esaminato dal Collegio, le parti appellanti avevano ottenuto dal comune un permesso di costruire con il quale era stata assentita anche l’installazione di un manufatto in legno su un’area al confine con un tratto autostradale.

In seguito, però, stante la contrarietà rispetto alla collocazione dell’opera all’interno della fascia di rispetto autostradale espressa dall’ente gestore della strada, il comune aveva annullato in autotutela il titolo edilizio accordato in precedenza limitatamente al manufatto in questione e ne aveva ordinato la demolizione.

A fronte di ciò, gli appellanti avevano inizialmente proposto ricorso al TAR chiedendo la condanna dell’amministrazione comunale al risarcimento del danno. Il giudice amministrativo di primo grado aveva ritenuto, però, che la mancata acquisizione del parere dell’ente gestore della strada da parte del comune, pur costituendo certamente un grave deficit istruttorio, fosse stata causata anche dal progettista di parte, il quale non aveva indicato, nella domanda preordinata al conseguimento del permesso, l’esistenza del vincolo. Per questa ragione, il TAR aveva rigettato il ricorso.

Il Consiglio di Stato, chiamato a decidere la controversia in grado di appello, ha ritenuto che il giudice di prime cure, pur avendo ricostruito adeguatamente la vicenda, non avesse tratto le opportune conseguenze sul piano giuridico.

Secondo il giudice dell’appello, infatti, il rilascio del titolo edilizio illegittimo – successivamente annullato dall’amministrazione in via di autotutela – era addebitabile in egual misura tanto ai privati quanto al comune, con la conseguenza che avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 1227, c. 1, c.c., laddove prescrive che, se il fatto colposo del creditore concorre alla produzione del danno, il risarcimento deve essere diminuito a seconda della gravità della colpa di questi e dell’entità delle conseguenze che sono derivate dalla sua condotta.

In forza di tale assunto, il Consiglio di Stato ha dunque condannato il comune a risarcire la metà del danno subito dalle parti appellanti in relazione alle spese da queste sostenute per la costruzione del manufatto fino al momento in cui sono venute a conoscenza dell’esistenza del vincolo autostradale gravante sull’area.