Responsabilità professionale: è responsabile il singolo professionista, non lo studio

Con una recente sentenza, il Tribunale di Padova si è espresso in merito alla responsabilità di un professionista inserito e operante nell’ambito di uno studio associato.

In particolare il convenuto aveva prestato la propria attività di consulenza per un istituto bancario, che si era poi rilevata errata in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione della normativa sulle assunzioni dei lavoratori delle categorie protette ed aveva portato l’istituto a porre in essere condotte e comportamenti incompatibili ed illegittimi, ai quali aveva fatto seguito l’erogazione di un’ingente sanzione pecuniaria da parte del competente Ispettorato del lavoro a carico dello stesso.

In fase di giudizio il convenuto aveva eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, adducendo di aver svolto la propria attività non in forza di un incarico conferitogli in qualità di “professionista autonomo”, bensì in quanto “mero collaboratore” dell’associazione professionale con cui la banca aveva sottoscritto il contratto di consulenza.

Aderendo alla tesi sostenuta dallo Studio Legale Lessona, il Tribunale ha respinto l’eccezione, rilevando  che, nel caso di specie, il professionista rappresentasse per l’istituto bancario l’unico ed il solo consulente incaricato, essendo stato da questo autonomamente individuato e sussistendo tra gli stessi un legame di tipo fiduciario.

Inoltre, il giudice ha ritenuto discutibile la tesi secondo cui il professionista avrebbe assunto il ruolo di semplice collaboratore, in considerazione del fatto che il contratto di collaborazione concluso tra il professionista e l’associazione professionale obbligava il primo a garantire la copertura assicurativa di tutte le sue prestazioni, proprio allo scopo di proteggere se stesso e l’associazione dal rischio di possibili richieste di risarcimento nell’eventualità di danni cagionati nell’esercizio dell’attività di consulenza. Infine, il Tribunale ha evidenziato come l’incarico fosse stato svolto da parte del convenuto in maniera effettiva ed in totale autonomia rispetto all’associazione professionale, rendendo perciò manifesta la sua responsabilità professionale in relazione al danno patito dall’istituto bancario.

Riportandosi ad una consolidata giurisprudenza, il Tribunale ha dunque affermato il carattere personale delle obbligazioni risarcitorie derivanti dalle condotte di responsabilità professionale, ribadendo che i professionisti, anche laddove aderiscano a un’associazione professionale, restano titolari esclusivi dei rapporti di prestazione d’opera rispetto ai loro clienti quando svolgano l’attività a favore di questi ultimi in maniera autonoma e tengano con gli stessi rapporti continui, esclusivi e diretti.