Autorità amministrative indipendenti: illegittime le sanzioni irrogate senza contraddittorio

Con una recente sentenza, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha avuto l’occasione di affermare nuovamente la sua consolidata giurisprudenza sulla garanzia dei principi del contraddittorio e del giusto processo nei procedimenti sanzionatori dinnanzi alle cc.dd. Autorità amministrative indipendenti.

Colpito da un provvedimento sanzionatorio adottato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti, il ricorrente aveva appellato la sentenza di prime cure lamentando, tra le altre cose, che la disciplina dettata dall’Autorità resistente non assicurasse la separazione tra la funzione inquirente e quella giudicante, con la conseguente violazione dei principi posti a tutela del contraddittorio e del principio eurounitario in virtù del quale non si può ammettere che alle situazioni giuridiche unionali sia assicurato un trattamento deteriore rispetto a quello riservato ad analoghe situazioni interne.

Dopo aver ribadito che, in generale, non é necessario che in sede amministrativa vengano offerte garanzie di contraddittorio pari a quelle previste per i procedimenti giurisdizionali, essendo sufficiente che esse siano assicurate nell’eventuale giudizio successivo, il Consiglio di Stato ha osservato come, nel caso di specie, la disciplina regolamentare adottata dalla stessa Autorità di Regolazione dei Trasporti e il principio di equivalenza della tutela procedimentale delle situazioni giuridiche scaturenti dal diritto nazionale e sovranazionale imponessero la comunicazione alle parti degli esiti dell’attività istruttoria, l’attivazione del contraddittorio orale e cartolare, con la possibilità delle parti di essere ascoltate dall’organo decisorio, e la distinzione tra le funzioni ispettive e decisorie.

Non essendo state comunicate alle parti le risultanze dell’istruttoria e non essendosi svolta alcuna forma di contraddittorio davanti all’organo che ha adottato il provvedimento sanzionatorio, il Collegio ha ritenuto illegittima la sanzione irrogata, sottolineando che, nel caso di specie, l’audizione della società ricorrente avrebbe potuto condurre a un esito diverso, considerati i dubbi interpretativi che circondano la disciplina che si riteneva essere stata violata.

Alla luce di ciò, il Giudice amministrativo ha annullato il provvedimento sanzionatorio e ha condannato l’Autorità di Regolazione dei Trasporti a restituire le somme corrisposte dalla parte privata in ottemperanza del provvedimento stesso, fissando la decorrenza degli interessi dalla data di presentazione della domanda di condanna.

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