La L. n. 206/2021 ha modificato il primo comma dell’art. 26-bis c.p.c. sul foro relativo all’espropriazione forzata di crediti, prevedendo che, quando il debitore è una P.A. indicata dall’art. 413, quinto comma, c.p.c., la competenza spetti non più al giudice del luogo “dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”, bensì al giudice del luogo “dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”.
La medesima legge ha disposto che tale modifica normativa trovi applicazione per i procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua data di entrata in vigore avvenuta il 24 dicembre 2021.
A far data dal 22 giugno 2022 è quindi a tale luogo che è necessario fare riferimento.