La mancata specificazione nel bando dei criteri di attribuzione del punteggio comporta l’annullamento dell’aggiudicazione

Il Tar Toscana con sentenza n. 1005/2021 ha accolto il ricorso presentato dallo Studio Lessona avverso l’aggiudicazione disposta in favore di un operatore economico sulla base della valutazione di criteri di attribuzione del punteggio dall’incerta natura discrezionale o tabellare.

La tesi principale fatta valere dalla ricorrente con l’assistenza degli Avvocati era basata sulla mancata specificazione nel bando della natura tabellare o discrezionale dei criteri di attribuzione del punteggio che ha indotto in errore la Commissione giudicatrice. Infatti, la Commissione nell’espletamento della sua attività valutativa ha considerato di natura discrezionale dei criteri che invece avevano carattere tabellare, e di natura tabellare altri criteri palesemente discrezionali.

Il Tar Toscana ha accolto tale tesi affermando che l’omessa classificazione da parte del disciplinare ha inoltre comportato che la Commissione giudicatrice stabilisse autonomamente quali fossero i criteri dell’uno e dell’altro tipo, senza però che sia dato comprendere le ragioni di tale qualificazione, con conseguente incidenza sulla comprensione del percorso logico-argomentativo seguito dalla Commissione nella valutazione comparativa delle offerte.

L’inclusione del criterio nell’una o nell’altra categoria non è infatti indifferente, perché il criterio tabellare comporta un’attribuzione automatica di punteggio, mentre il criterio discrezionale richiede una motivazione sull’attribuzione del parametro numerico finale e dunque una dettagliata rete di sub-criteri che consenta di risalire alle ragioni della valutazione.

Tale originario vizio del disciplinare, apprezzabile solo al momento della conoscenza delle operazioni della Commissione e non impeditivo della formulazione dell’offerta, si è riverberato sulla ponderazione di alcuni elementi delle offerte tecniche.

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