Con una recente pronuncia, il Tribunale di Roma, Sezione Feriale Lavoro, si è nuovamente espresso circa la legittimità della sospensione dal servizio dell’operatore sanitario non vaccinato al Covid – 19.
Più precisamente, il Tribunale ha ribadito l’orientamento – già precedentemente adottato da altre Corti e si potrebbe dire ormai consolidato – volto ad identificare la vaccinazione non solo come un obbligo finalizzato alla tutela della salute pubblica, ma anche come un requisito essenziale per lo svolgimento di certe attività lavorative (quale quella del caso di specie).
In altri termini, il Tribunale – alla luce di quanto espressamente previsto all’art.4 del D.L. 44/2021 – ha nuovamente riconosciuto come alla vaccinazione debba essere attribuita una duplice qualifica nell’ambito del rapporto di lavoro, configurandosi come un obbligo finalizzato alla tutela della salute pubblica e come “un requisito essenziale” per lo svolgimento di attività lavorative con un alto livello di rischio.
A tal proposito, il Tribunale ha voluto evidenziare come “la vaccinazione sia diventata anche una misura, tipizzata dalla legge, per l’adempimento dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 cod. civ”, riconoscendo, di conseguenza, la legittimità della sospensione non retribuita dal servizio del sanitario non vaccinato.
In sintesi, con tale pronuncia, il Tribunale – rigettando il ricorso proposto dall’operatore sanitario – ha asserito la duplice valenza assunta dal vaccino nei rapporti di lavoro e ha ribadito come, in conformità con quanto previsto dal dettato normativo, debba essere considerata legittima la sospensione non retribuita dell’operatore non vaccinato.