Sì all’affidamento diretto e fiduciario da parte della P.A. degli incarichi di patrocinio legale

Con una recente sentenza, la Corte dei Conti, Sez. Giur. regione Lazio, ha fatto chiarezza in merito all’affidamento diretto e fiduciario da parte della Pubblica Amministrazione degli incarichi di patrocinio legale, argomento da sempre particolarmente delicato.

In tale occasione, la Corte, richiamando la normativa e la giurisprudenza, anche comunitaria, ha ribadito come l’affidamento di incarichi esterni non sia soggetto a procedure di evidenza pubblica essendo possibile, per la particolare natura dell’incarico, procedere all’affidamento diretto e fiduciario.

Nel giudizio preso in esame, la Procura regionale aveva contestato ai convenuti un danno erariale conseguente alla illegittimità dell’affidamento di incarichi professionali a quattro legali esterni, riconducibile, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, alla mancata verifica, all’interno della società, di risorse idonee a svolgere le medesime attività ed alla mancanza di una previa procedura selettiva tale da garantire la trasparenza, l’imparzialità e l’economicità della scelta.

In tale occasione, la Corte dei conti, ritenendo infondata la domanda avanzata, si è pronunciata dichiarando che:

  • gli incarichi legali a professionisti esterni non sono equiparabili alle c.d. consulenze esterne –  alle quali si applica il regime degli artt. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 110 comma 6, del TUEL 267/2000 – ma, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V, n. 2730 del 2012; Comm. Speciale, n. 2109 del 2017 e n. 22017 del 2018) e con gli indirizzi dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, sono stati inquadrati tra le prestazioni di lavoro autonomo professionale il cui affidamento, sia pur rispettoso dei principi generali in tema di trasparenza ed economicità, è caratterizzato da un preminente elemento fiduciario. La fattispecie negoziale dell’appalto di servizi, dunque, potrebbe configurarsi solo ove la prestazione richiesta al professionista non si esaurisca nel solo patrocinio legale a favore dell’ente, configurandosi quale modalità organizzativa di un servizio più complesso e articolato, risultando la tesi contraria del tutto superata alla luce della giurisprudenza comunitaria.
  • Non sussiste responsabilità amministrativa nel caso in cui un Ente pubblico (nella specie la Consip) abbia conferito incarichi a legali esterni senza alcuna procedura concorsuale, non sussistendo la necessità di una procedura concorrenziale per affidarli, e non essendo altresì necessario il presupposto dell’inesistenza di personale interno all’ente idoneo a svolgere gli stessi.

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